L’INPS, con la circolare 6/07/2017 n.108, ha fornito le modalità operative attraverso le quali potranno essere riscattati i periodi di servizio civile universale su base volontaria, come previsto dall’art. 17 del DLgs 40/2017.

L’Istituto previdenziale coglie l’occasione per ricordare che il rapporto di servizio civile universale si instaura con la sottoscrizione di un apposito contratto tra il giovane selezionato dall’ente accreditato e la Presidenza del consiglio dei ministri. Detto rapporto non è assimilabile al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato e non determina la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Ha una durata non inferiore a 8 mesi né superiore a 12 mesi.

Gli assegni riconosciuti agli operatori in servizio civile universale sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali. Inoltre detti operatori non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile.

Per riscattare i periodi di servizio civile universale sono richiesti due requisiti: da un lato l’iscrizione del soggetto interessato al FPLD, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’AGO per l’IVS o alla Gestione separata; dall’altro che i periodi di servizio civile universale non risultino già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dalla norma di Legge.

La domanda di riscatto, che non è soggetta a termini di decadenza e può riguardare anche solo una parte dei periodi di servizio civile effettuati, deve essere presentata esclusivamente per via telematica allegando l’autocertificazione del periodo svolto, il possesso dei requisiti, il progetto di servizio civile approvato e l’ente presso cui è stato svolto.