L’INPS, con il messaggio n. 3465 del 13 ottobre 2021, ricorda che è stato prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per il riconoscimento della tutela per i cosiddetti lavoratori fragili (articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).

Il decreto prevede, per i lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria che non possono svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero. Stabilisce, inoltre, per i lavoratori fragili che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, che possano svolgerla anche attraverso l'adibizione a diversa mansione o possano dedicarsi a specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Il messaggio riporta chiarimenti in merito alla gestione dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego delle tutele di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 26 del D.L. n. 18/2020, nonché con riferimento ai ricorsi avverso i provvedimenti di diniego delle tutele di cui all’art. 26, c. 6 dello stesso decreto.