L’INPS, con il messaggio n. 1349 del 24 marzo 2022, ha fornito nuove indicazioni in merito alle tutele previdenziali di cui all’art.26 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), per i lavoratori del settore privatoassicurati per la malattia.

Come noto, il citato art. 26 è stato modificato dal D.L.221/2022 che, in sede di conversione nella L. 11/2022 ha ulteriormente innovatola materia, disponendo, all’art. 17 del medesimo decreto legge, la proroga al 31marzo 2022 delle disposizioni contenute:

-         nelc. 2-bis dell’art. 26 del D.L. 18/2020, inerente allo svolgimento in modalitàagile dell’attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità (èstata eliminata, rispetto al precedente mess. INPS 1126/2022, la locuzione “individuatiai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022”);

-         nelc. 2 del medesimo art. 26, relativo all’equiparazione del periodo di assenza dalservizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica.

Il c. 3 bis dell’art. 17, introdotto dalla legge diconversione 11/2022, stabilisce altresì che gli oneri a carico dell'INPS, dal1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, connessi con le tutele previdenziali dicui al citato c. 2 dell’art. 26, sono finanziati dallo Stato nel limite massimodi spesa indicato in norma, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.

In considerazione di quanto sopra, quindi, la tutelaprevidenziale per i lavoratori c.d. fragili del settore privato assicurati perla malattia INPS è riconosciuta dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

In merito, invece, all’equiparazione dellaquarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, previstadal c. 1 dell’art. 26 in commento, non è stata prevista, ad oggi, alcunaproroga per il 2022 e, pertanto, ai fini del riconoscimento della tutela previdenzialeda parte dell’INPS, il cui termine rimane fissato al 31 dicembre 2021, sono confermatele indicazioni contenute nel messaggio INPS 679/2022.

Alla luce del mutato quando normativo, l’INPS ha ritenutoopportuno sostituire il precedente messaggio n. 1126 dell’11 marzo 2022 con il nuovomess. 1349/2022.