L’INPS, con il messaggio 23/04/2021 n.1667, riepilogando le disposizioni contenute nel DL 41/2021 e nella L. 178/2020 che hanno riguardato il comma 2 dell’art. 26 del DL 18/2020 secondo cui per i lavoratori fragili che non possono svolgere l’attività a distanza con il lavoro agile, l’assenza dal lavoro è equiparata alla degenza ospedaliera, ha precisato che detta tutela copre in via continuativa il periodo dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2021.

La precisazione si è resa necessaria poiché la Legge di Bilancio 2021 era intervenuta sul punto stabilendo che la citata tutela era prevista per il periodo 1° gennaio 2021 – 28 febbraio 2021, senza colmare il vuoto normativo previsto dall’originario art. 26 del DL 18/2020 che prevedeva l’equiparazione al ricovero ospedaliero solo fino al 15 ottobre 2020.

Successivamente il DL 41/2021 ha modificato il citato articolo 26 del Decreto Cura Italia sostituendo il termine “15 ottobre 2020” con “30 giugno 2021”.

Ne consegue che il vuoto 16 ottobre 2020 – 31 dicembre 2020, è stato così colmato.

L’INPS è inoltre intervenuto anche sull’eliminazione, disposta sempre dalla L. 178/2020, dell’obbligo per il medico curante di indicare gli estremi del provvedimento dell’ASL che ha dato origine alla quarantena.

L’Istituto fa presente che l’eliminazione è stata dettata dalle molteplici difficoltà da parte dei medici curanti di reperire le informazioni dei provvedimenti dell’ASL stante la numerosità degli eventi covid.

Prima dell’intervento della Legge di Bilancio, alcune Regioni, con proprie ordinanze, al fine di superare tale difficoltà, hanno affidato esplicitamente ai medici di famiglia la competenza all’isolamento per quarantena dei lavoratori.

Sulla questione è intervenuto il Ministero del lavoro che ha sia considerato valide le citate ordinanze sia che è possibile sanare le certificazioni carenti del provvedimento, nella presunzione che le stesse siano state redatte dai medici curanti sulla base di indicazioni anche informali delle AA.SS.LL. o a fronte di accertamento circa l’esito positivo a tampone molecolare o test rapido.

Pertanto, l’INPS procederà al riconoscimento della tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, con l’eccezione evidentemente di quei certificati nei quali la diagnosi riportata è espressamente riferita a “ordinanza dell’autorità amministrativa locale” (come già precisato nel messaggio n. 3653/2020).