L’INL, con la circolare n. 3 del 5 luglio 2022, ha fornito chiarimenti in merito alla procedura semplificata, ex art. 44 del D.L. 73/2022, relativa alle verifiche rimesse allo Sportello unico per l’immigrazione della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata dal datore di lavoro per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato di personale extra UE.

Si tratta, in particolare, per ciò che concerne gli ingressi previsti per le annualità 2021 e 2022, di una diversa modalità delle verifiche “dell’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili”. Verifiche che sono state demandate, in via esclusiva (salvi eventuali controlli a campione da parte dell’INL), ai professionisti di cui all'art. 1 della L. 12/1979 e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato e che riguardano i seguenti aspetti dell’impresa:

-          capacità patrimoniale;

-          equilibrio economico-finanziario;

-          fatturato;

-          numero dei dipendenti;

-          tipo di attività.

In merito alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro, la circolare 3/2022 chiarisce che sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio.

L’INL aggiunge, inoltre, che ai fini di una maggior consapevolezza di giudizio, il professionista e l’organizzazione datoriale dovranno acquisire anche il DURC e una serie di dichiarazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000 da parte del datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa; in particolare:

-          dichiarazione in ordine alla circostanza di non essere a conoscenza di indagini e alla inesistenza di condanne, anche non definitive, comprese quelle adottate a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati contro la sicurezza e dignità dei lavoratori;

-          dichiarazione circa l’insussistenza a loro carico, negli ultimi due anni, di violazioni punite con la sanzione amministrativa di cui all’art. 3 del D.L. 12/2002 (L. 73/2002) concernenti l’impiego di manodopera irregolare;

-          dichiarazione circa le esigenze sottostanti la richiesta dei nullaosta e la eventuale presenza di nuovi e consistenti impegni contrattuali che giustifichino l’eventuale maggior numero di nullaosta richiesti rispetto alla annualità precedente;

-          dichiarazione relativamente alla circostanza di non aver presentato ulteriori richieste di asseverazione presso altri professionisti o associazioni ovvero, qualora siano state presentate, l’indicazione del numero dei lavoratori interessati e l’esito delle stesse.

In caso di esito positivo delle verifiche e di acquisizione degli elementi di cui sopra, è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero ovvero, per le domande già presentate per l'annualità 2021, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

L’asseverazione, sotto la responsabilità anche penale del dichiarante, dovrà dar evidenza di tutta la documentazione verificata ed essere dettagliatamente argomentata. Tutta la documentazione deve essere conservata per un periodo non inferiore a 5 anni.

Da ultimo, l’INL ricorda che quanto sopra non trova applicazione con riferimento alle domande relative alla annualità 2021 in relazione alle quali le verifiche siano già state effettuate dal competente Ispettorato e che, sia per il 2021 che per il 2022, rimane fermo che “la disposizione relativa alla verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza”.