Il Ministero del lavoro, di concerto con il Mise, ha emanato il Decreto 16 dicembre 2019 che disciplina i criteri e le modalità per la concessione della pensione di inabilità ai lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata e riconosciuta, contratta durante l’attività lavorativa a causa dell’esposizione all’amianto documentata dall’INAIL, così come previsto dall’articolo 1, comma 250-bis, della legge 232/2016.

Più precisamente i destinatari della norma sono coloro che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro sono transitati in una gestione diversa da quella dell’INPS, inclusi coloro che per effetto della ricongiunzione contributiva, non possono far valere contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria e coloro che sono titolari del sussidio per l’accompagnamento alla pensione entro il 2020.

Questi soggetti devono essere in possesso del requisito contributivo, che si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati a favore dell’assicurato almeno cinque anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, oltre al riconoscimento da parte dell’INAIL di una patologia asbesto-correlata di origine professionale, anche se l’assicurato non si trova nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, le domande di accesso al beneficio devono essere presentate all’INPS entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

L’INPS, una volta verificate le domande pervenute, comunica all’interessato l’accesso al beneficio o il rigetto dell’istanza in mancanza dei requisiti.

Il decreto interministeriale stabilisce anche che la pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma e con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante; mentre è incumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente.