L’INPS, con il messaggio n. 4771 del 18 dicembre 2020, ha fornito indicazioni in merito alla modalità di regolarizzazione dei maggiori imponibili, determinati dalla corresponsione di emolumenti corrisposti ai lavoratori esodati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

I flussi regolarizzativi dovranno essere effettuati sulla posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione “6E”.

Per l’anno in corso, il datore di lavoro interessato procederà ad esporre sul flusso del mese nel quale effettua la regolarizzazione, nell’elemento imponibile, la somma dell’imponibile del mese più i ratei di imponibile relativi ai mesi precedenti dello stesso anno.

Per differenze da imputare ad anni precedenti, il datore di lavoro interessato invierà flussi regolarizzativi sul mese di dicembre di ogni anno, utilizzando le modalità correnti già in uso.

Dalla denuncia di competenza del mese successivo alla regolarizzazione il datore di lavoro indicherà il solo imponibile corrente rideterminato.

Allo scopo, si ricorda che l’Istituto, con la circolare 119/2013 e con il messaggio 2326/2020, aveva fornito le indicazioni per la determinazione della contribuzione correlata, utile per il conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della sua misura.

L’importo da corrispondere, a totale carico del datore di lavoro, è dovuto per i periodi di erogazione della prestazione, prevista dall’art. 4, c. 1, della L. 92/2012, a favore dei lavoratori interessati; contestualmente sono state fornite le indicazioni per la gestione dei flussi di regolarizzazione relativi ad emolumenti corrisposti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore in esodo ed il relativo regime sanzionatorio.

Tali emolumenti determinano un aumento della retribuzione media da porre a base del calcolo della contribuzione correlata.

La contribuzione correlata deve essere rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (cfr. il messaggio n. 3096/2015 e n. 4704/2015).

Il versamento della contribuzione correlata - calcolata sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per tempo vigente - è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione.