L'art. 78 della legge 388/2000 ha disposto che la contribuzione figurativa accreditata per i periodi successivi al 31 dicembre 2000, per i quali è corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini è utile al conseguimento del diritto alla pensione di anzianità.
A tal proposito l'INPS con la circolare 128/2001, ha precisato che la contribuzione figurativa connessa al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia deve essere considerata utile ai fini del pensionamento di anzianità soltanto con decorrenza 1° gennaio 2001. Per i periodi compresi fino al 31 dicembre 2000 invece detta contribuzione non è utile al diritto alla pensione di anzianità.
Infine ricorda l'INPS che per i lavoratori licenziati da imprese edili ammessi al trattamento speciale di disoccupazione (per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni in materia di mobilità lunga) i periodi di accredito figurativo connessi al predetto trattamento erano già utili al conseguimento della pensione di anzianità.