Lavoratori dello spettacolo: tutele della maternità e della paternità
A cura di Marcello Mello
L’INPS, con la circolare n. 182 del 10 dicembre 2021, ha fornito indicazioni operative in merito all’applicazione dell’art. 59-bis del D.Lgs. 151/2001, introdotto dal D.L. 73/2020, che disciplina la maternità/paternità delle lavoratrici/lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
In particolare, per i rapporti di lavoro subordinato dello spettacolo, sono riconosciute le tutele previste nel T.U. maternità/paternità per i lavoratori dipendenti, mentre per i rapporti di lavoro autonomo sono riconosciute le tutele di cui al Capo XI del medesimo T.U. Il secondo comma del citato art. 59-bis introduce, inoltre, un nuovo criterio di individuazione della retribuzione media globale giornaliera.
L’Istituto ricorda che l’art. 2, c. 1, del D.Lgs. 182/1997, ha distinto i lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, in tre gruppi, a seconda che:
- a) prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
- b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lett. a);
- c) prestino attività a tempo indeterminato.
Le indennità sono pagate direttamente dall’INPS per tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui alle lettere a) e b). È, invece, previsto il pagamento anticipato da parte dei datori, con successivo conguaglio, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui alla lett. c).
Il nuovo art. 59-bis del D.Lgs. 151/2001 dispone che le tutele della maternità siano riconosciute a tutti i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, collegando la specifica tutela alla tipologia di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) in essere all’inizio del periodo indennizzabile. Pertanto, nel caso in cui il periodo indennizzabile di maternità/paternità inizi durante un rapporto di lavoro subordinato, al richiedente sono riconosciute le tutele previste dal D.Lgs. 151/2001 per i lavoratori dipendenti. Qualora, invece, il suddetto periodo indennizzabile inizi durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo, trovano applicazione le tutele disciplinate al Capo XI del testo unico.
In caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, è garantita la tutela della maternità/paternità qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 24 del citato T.U. oppure qualora sia stato prestato lavoro autonomo nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile.
Nel caso di contemporanea sussistenza dei requisiti di accesso alla tutela della maternità (sia da lavoro autonomo che da lavoro subordinato), si applica la tutela derivante dall’ultimo rapporto di lavoro.
Per la fruizione del congedo parentale è sempre necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro e la tutela riconosciuta è quella prevista in relazione al rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) dal quale ci si astiene. Ne consegue che in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro non si ha diritto al congedo parentale.
In caso di contemporanea sussistenza di più rapporti di lavoro - sia di natura subordinata sia di natura autonoma - in capo al singolo lavoratore/lavoratrice al momento dell’inizio del periodo indennizzabile, le tutele connesse alla maternità/paternità devono essere differenziate in relazione ad ogni singolo rapporto di lavoro.
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