L’INPS, con la circolare n. 56 dell’8 aprile 2024, ha illustrato il regime contributivo introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, dal D.Lgs. n. 175/2023 e relativo all'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo.

In particolare, la circolare precisa quanto segue:

  • I lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento dell’indennità di discontinuità dell’1% a carico del datore di lavoro;
  • Il contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, pari allo 0,50%, è dovuto nei limiti del massimale contributivo;
  • Il contributo addizionale di finanziamento della NASpI, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, è fissato nell’1,10%, fermo restando il contributo dello 0,50% per ogni rinnovo;
  • La cessazione dell’obbligo di versamento del contributo per l’indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) comporta un nuovo assetto della contribuzione per malattia.

Viene inoltre riepilogato l’assetto delle contribuzioni minori e sono fornite le modalità di esposizione nel flusso UNIEMENS.