È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2023, il D.Lgs. 175/2023 recante il “riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”.

In particolare, al fine di sostenere economicamente i lavoratori del settore dello spettacolo, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'art. 2, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 182/1997, e di cui alla lett. b), individuati con decreto del Min. Lav. del 25 luglio 2023, recante «Individuazione, dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo» (G.U. 234/2023).

L'indennità è riconosciuta anche ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità ex art. 16 del D.Lgs. 81/2015.

L’indennità in commento viene riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori aventi diritto iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;

b) essere residente in Italia da almeno un anno;

c) essere in possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a € 25.000 nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;

d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno;

e) avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via   prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 81/2015;

g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

L’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell’indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. Ai fini della durata dell’indennità di discontinuità non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione.

La misura giornaliera dell’indennità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno precedente la presentazione della domanda dell’indennità.

L’indennità è corrisposta in un’unica soluzione, previa domanda presentata dal lavoratore all’INPS, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto stesso, entro il 30 marzo di ogni anno a pena di decadenza, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente, nella misura del 60% del valore. L'importo giornaliero dell’indennità non può, in ogni caso, superare l’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS.

L'INPS procede alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle stesse.

L’indennità di discontinuità concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Il Decreto Legislativo, da ultimo, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori destinatari della norma sarà dovuto un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all'1% dell'imponibile contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione  lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi  eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e stabilito annualmente ai sensi dell'art. 2, c. 18, della L. 335/ 1995. La contribuzione di cui sopra confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’art. 24 della L. 88/1989.

Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati, il contributo addizionale di cui all’art. 2, c. 28, primo periodo, della L. 92/2012, è pari all'1,10% dell'imponibile previdenziale.