L’INPS, con il messaggio 16/02/2016 n.682, ha fornito le modalità operative con cui i soggetti abilitati potranno accedere ai servizi web del cassetto previdenziale in qualità di delegati dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione autonoma agricola.

L’Istituto previdenziale ricorda prima di tutto che i citati lavoratori, essendo esclusi dall’ambito di applicazione della L. 12/1979, possono delegare qualsiasi soggetto di propria fiducia ai fini dell’adempimento delle attività inerenti alla gestione degli obblighi contributivi per se stessi o per i propri collaboratori. 

Sono previste quattro tipologie di delega: 

- Delega diretta per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione autonoma agricola. Il soggetto di fiducia delegato può gestire la posizione contributiva del lavoratore autonomo iscritto alla gestione autonoma agricola oltre a gestire tutti gli adempimenti nei confronti dell’INPS ad essa relativi. 

- Delega indiretta per i soggetti ex lege n.12/1979 e per i soggetti iscritti agli albi dei periti agrari e agrotecnici. I professionisti aderenti alle associazioni professionali ed i professionisti iscritti all’albo dei periti agrari e agrotecnici saranno abilitati ad operare nella gestione deleghe con identificazione personale, sulla base dell’interscambio di informazioni tra l’Istituto e gli ordini di riferimento. Gli intermediari autorizzati, potranno operare in nome e per conto del titolare dell’azienda autonoma agricola sulla base di deleghe rese per iscritto dal delegante e comunicate all’Istituto.

- Delega indiretta per i soggetti che non hanno sottoscritto accordi con l’Istituto e non sono soggetti alla legge n.12/1979. Essi potranno operare, in nome e per conto del titolare dell’azienda autonoma agricola, sulla base di deleghe rese per iscritto dal delegante e comunicate all’Istituto. Non sarà possibile effettuare sub-deleghe.

- Delega indiretta per le Associazioni di Categoria. Gli operatori aderenti alle Associazioni di Categoria saranno abilitati ad operare con identificazione personale, sulla base dell’interscambio di informazioni avvenute con l’Istituto. Gli operatori autorizzati potranno operare, in nome e per conto del titolare dell’azienda autonoma agricola, sulla base di deleghe rese per iscritto dal delegante e comunicate all’Istituto.