L’INPS, con il messaggio 17/01/2018 n.201, ha reso noto che la legge n. 205/2017, all’art.1, c.160 ha elevato da 4 a 7 anni, dal 2018 al 2020, il periodo massimo individuale di fruizione della c.d. isopensione, ossia la possibilità di disporre del trattamento pensionistico prima ancora di aver maturato i requisiti per la pensione.

Come si ricorderà l’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha previsto un meccanismo che consente di godere della pensione in anticipo rispetto all'età pensionabile a condizione che l'azienda (che occupa mediamente più di 15 dipendenti) corrisponda, con oneri interamente a suo carico, un assegno ai lavoratori di importo equivalente alla pensione per l'intero periodo di esodo, sino al perfezionamento dei requisiti per il pensionamento.

Resta dunque inteso che potranno rientrarvi soltanto i lavoratori cui manchino, al massimo, 4 anni (7 nel triennio 2018-2020) per l'accesso, sia alla pensione di vecchiaia che alla pensione anticipata.

L'azienda dovrà versare, oltre all'assegno al lavoratore, anche la relativa copertura contributiva (come se fosse ancora al lavoro), utile a garantire ai dipendenti la copertura pensionistica fino al raggiungimento del diritto all'assegno di quiescenza definitivo.

Tra le condizioni richieste per fruire dell’isopensione vi è anche la necessità che venga sottoscritto un accordo dall'azienda (che può essere raggiunto anche a composizione di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 223/1991) con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi.