L'autotrasportatore deve attestare anche la regolarità contributiva
A cura della redazione

L’art.1bis della Legge 4 agosto 2010, n. 127 di conversione del DL 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo prevede disposizioni di interesse anche per il trasporto su strada ed in particolare specifica che all'atto della conclusione del contratto, il vettore e' tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda e' in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
Inoltre novità si hanno anche in tema di tempi di attesa ai fini del carico e scarico. Più precisamente l’art.6bis prevede che il contratto tra committente e vettore deve riportare anche il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, che non può essere superiore alle due ore.
Se detto periodo di franchigia viene superato il committente e' tenuto a corrispondere al vettore un indennizzo fermo restando il diritto di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Tale indennizzo e' dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni ed e' commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo.
In ogni caso spetta ad un decreto del Ministero dei trasporti definire la decorrenza dei tempi di franchigia in relazione alle diverse tipologie dei luoghi di carico e scarico, nonché alle modalità di cadenzamento dell'accesso dei veicoli a tali luoghi.
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