La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20286 del 2 ottobre 2014, ha stabilito che lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma, come quella della collaborazione coordinata e continuativa, suscettibile di redditività, fa cessare lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria e comporta il venir meno tanto del diritto all'indennità di disoccupazione quanto del diritto all'indennità di mobilità.