Sulla G.U. n. 188/2021 è stata pubblicata la Legge 122/2021 di conversione del DL 79/2021, meglio noto come Decreto sull’assegno temporaneo riconosciuto dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non hanno diritto all’ANF.

Tra le modifiche disposte in sede di conversione si segnala quella sui requisiti che deve avere il richiedente. In particolare questo deve essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico di età inferiore ai diciotto anni compiuti. In origine la norma, richiedendo di avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno di età, lasciva intendere che l'assegno spettasse anche con un figlio di 18 anni compiuti.

All’art. 3 del DL 79/2021 è stato aggiunto dalla Legge di conversione il comma 2-bis secondo cui l’assegno è corrisposto dall’INPS ed è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. In assenza dei genitori, l’assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.

L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato anche in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, salvo che non venga disposta l’erogazione congiunta.

Inoltre si specifica che l’erogazione dell’assegno mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, deve avvenire fino a che l’INPS non adotti idonee procedure.