L’INPS, con il messaggio 14/06/2019 n.2251, ha precisato che l’accesso agli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione, dovranno tener conto anche degli incrementi della speranza di vita che per il biennio 2021-2022 non prevede incrementi dell’età pensionabile rispetto al biennio precedente.

L’incremento della speranza di vita invece sarà di tre mesi per il biennio 2023-2024 e tre mesi per il biennio 2025-2026.

In ogni caso spetterà ad un decreto direttoriale fissare in via definita l’età pensionabile ovvero l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento della pensione anticipata.

Solo l’emanazione di tale atto modificherà definitivamente i requisiti pensionistici a partire dal 1 gennaio 2021 che potranno differire da quelli attualmente previsti.

Inoltre, precisa l’INPS, il titolare di prestazione di accompagnamento alla pensione o di assegno straordinario può, avendone i requisiti, anticipare la scadenza della predetta prestazione presentando la domanda di pensione anticipata quota 100.

Infine le domande di pensione anticipata derivanti da prestazione di esodo nelle quali gli interessati hanno espresso inequivocabilmente la volontà di avvalersi della nuova normativa, dovranno essere segnalate alla casella email dedicata e spetterà all’INPS farsi carico della liquidazione di tale prestazione.