Con la circolare n. 84 del 5 maggio 2017, l’Inps ha fornito indicazioni utili al fine di individuare il nucleo di riferimento, in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso, per la sussistenza del diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF) ed il relativo importo.

In particolare, la circolare precisa che:

  • Nel caso di nucleo in cui solo una delle due parti dell’unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale, devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell’unione civile priva di posizione tutelata.
  • Se il nucleo è formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell’unione nati precedentemente all’unione stessa, ai figli viene garantito il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi. Ove si tratti di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto - lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva - garantisce il diritto all’ANF/AF per i figli dell’altra parte dell’unione civile.
  • Per il nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione, l’assegno potrà essere erogato dall’Istituto allorché il figlio sia stato inserito all’interno dell’unione civile, anche mediante il procedimento descritto dall’art. 252 c.c.

Ulteriori precisazioni riguardano il reddito di riferimento in caso di convivenza. In tale ipotesi, ai fini della misura dell’ANF, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell’art.1 della legge n.76/2016, che abbiano stipulato il contratto di convivenza di cui al citato comma 50 dell’art.1 della legge n.76/2016, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune.

Quanto all’assegno per congedo matrimoniale, l’Inps conferma che spetta anche in caso di unione civile tra persone dello stesso sesso.

Ulteriori precisazioni riguardano le modalità di compilazione della domanda telematica delle prestazioni predette.