L'apprendista licenziato ha accesso all'indennità ordinaria di disoccupazione
A cura della redazione

L'INPS, con la circolare n. 43 del 29 marzo 2010, ha fornito le istruzioni per la gestione delle domande di ammortizzatori sociali in deroga presentate da lavoratori in possesso della qualifica di apprendista in caso di licenziamento.
L'art. 19, comma 1, let. C) del D.L. n. 185/2008, conv. da L. n. 2/2009, riconosce, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011, anche in caso di licenziamento, l'accesso all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali ai lavoratori in possesso della qualifica di apprendista alla data del 29.11.2008 e con almeno 3 mesi di servizio presso l'azienda interessata dal trattamento, per la durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato e subordinatamente ad un intervento integrativo, pari almeno alla misura del 20% dell'indennità spettante, a carico degli enti bilaterali. Nel caso in cui manchi l'intervento dell'Ente Bilaterale, l'apprendista licenziato può accedere direttamente al trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente.
L'Istituto ha chiarito che, solo nel caso in cui sussista l'intervento integrativo dell'Ente Bilaterale, per il riconoscimento del beneficio di cui sopra, non dovranno essere ricercati i requisiti assicurativi e contributivi generalmente necessari per la concessione dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali.
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