L’app sugli smartphone dei riders non deve consentire il controllo a distanza dell’attività
A cura della redazione
L’INL, con la nota prot. n. 9728 del 12/11/2019, ha reso noto che le aziende che effettuano consegne possono dotare i propri dipendenti di smartphone con installata un app che agevola lo svolgimento dell’attività, ma questa deve rispettare il dettato dell’art. 4 della L. 300/1970.
Più precisamente l’utilizzo dell’app è possibile purchè l’azienda consegni apposita informativa scritta ai lavoratori, ai sensi dell’art. 4 comma 3 della L. n. 300/1970, in merito alle modalità di funzionamento, all’effettuazione dei controlli e alle finalità che giustificano la relativa autorizzazione.
Inoltre è richiesto che le eventuali modifiche alle modalità di funzionamento, di conservazione dei dati e la loro gestione, dovranno essere comunicate e preventivamente autorizzate in conformità al dettato dell'art. 4 della L. n. 300/1970.
Altra condizione richiesta è che l’installazione e l’utilizzo dell’applicativo nonché il trattamento, la conservazione e la protezione dei dati e delle informazioni raccolte dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali.
Secondo l’INL inoltre l’accesso ai dati raccolti dall’applicativo, consentito solo per le finalità sopra rappresentate, da parte dei soggetti incaricati, deve essere tracciato tramite apposite funzionalità che consentano di sapere a quali dati si accede e la relativa motivazione ed i “log di accesso” vanno conservati per un congruo periodo.
Sempre riguardo alla conservazione dei dati la nota ricorda che dovrà avvenire per un periodo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti.
In ogni caso l’Ispettorato territoriale si riserva di effettuare eventuali accertamenti in ordine al corretto utilizzo dell’applicativo, conformemente alle specifiche tecniche fornite dall’azienda e allegate al provvedimento autorizzativo.
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