L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 110425 del 25 agosto 2015, ha definito le modalità ed i termini di ripresa degli adempimenti con riferimento ai contribuenti domiciliati e con sede operativa nel comune di Lampedusa e di Linosa.
Le persone fisiche e non (compresi i sostituti d’imposta), che al 12 febbraio 2011 avevano domicilio fiscale o sede operativa nei predetti comuni, beneficiarie della sospensione dei termini degli adempimenti tributari nel periodo compreso tra il 16 giugno 2011 e il 15 dicembre 2015, dovranno effettuarli entro il prossimo 31 dicembre.
Stessa scadenza anche per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali legittimamente non presentate: andranno inviate per via telematica, direttamente o tramite intermediari, utilizzando i modelli relativi al periodo d’imposta cui si riferiscono (sono disponibili gratuitamente, in formato elettronico, sul sito dell’Agenzia delle Entrate). Il provvedimento precisa che, nella casella “Eventi eccezionali”, va indicato il codice “9” per le dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2010 e il codice “3” per quelle degli anni dal 2011 al 2014.