L'Agenzia delle entrate ha chiarito con la circ. n. 26 del 12.7.2006 il modo di della deduzione dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, sempre che si sia verificato un incremento occupazionale. In particoale, i datori di lavoro dovranno tener in considerazione i seguenti aspetti: - le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato si considerano nuove assunzioni; - l'agevolazione spetta anche al nuovo assunto a tempo indeterminato che alla fine del periodo d'imposta risulta in aspettativa senza retribuzione; - ai fini del conteggio dei lavoratori a tempo indeterminato alla fine del periodo d'imposta i part time contano come unità intere (nel calcolo della media occupazionale contano invece in proporzione al lavoro svolto); - il beneficio spetta per i neo-assunti a tempo indeterminato al netto dei lavoratori a tempo indeterminato che, a diverso titolo, hanno cessato il rapporto di lavoro nel medesimo periodo d'imposta; - i lavoratori a tempo indeterminato che danno diritto alla deduzione IRAP per altro titolo (esempio perché disabile o addetto alla ricerca, ecc..) contano ai fini della consistenza dell'organico. L'azienda potrà godere della deduzione prevista per la tipologia di assunzione ovvero per la particolare esenzione fissata dal legislatore (esempio l'esclusione dei premi INAIL) più la deduzione per incremento occupazionale, in ogni caso il beneficio non potrà mai superare il costo del lavoratore interessato. - Nel caso di assunzioni in corso d'anno il riproporzionamento del beneficio (max ? 20.000) va effettuato in trecentosessantacinquesimi.