Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 17056/2009, ha precisato che, in tema di liti sul rapporto di lavoro, anche se, tra la e parti, intervenisse una transazione, l'amministrazione non perderebbe il potere di portare a conclusione l'eventuale procedura sanzionatoria. Le sanzioni amministrative, infatti, rientrano tra i diritti indisponibili e non possono essere, pertanto, oggetto di accordi transattivi.
Tra l'altro, nel caso di specie, l'oggetto della transazione non è il rapporto di lavoro o la situazione giuridica cui si riferisce il contrasto tra le parti, quanto, piuttosto, la lite cui questa ha dato origine e che le parti intendono far cessare con le reciproche concessioni.