L’abitazione in cui viene svolta l’attività lavorativa non è un’autonoma unità operativa
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 22/09/2016 n.15211, ha deciso che in caso di licenziamento individuale, al fine di determinare se sia applicabile o meno la disciplina dell’art. 18 St. Lav, il lavoratore che presta l’attività nell’abitazione deve essere computato insieme agli altri lavoratori che operano in azienda.
Nel concreto un lavoratore ha chiesto al giudice del lavoro l’illegittimità del licenziamento intimato nei suoi confronti per insussistenza del giustificato motivo oggettivo. Il Tribunale ha accolto il ricorso, così come la Corte d’Appello a cui si era rivolta la società datrice di lavoro, aggiungendo che ai fini della verifica del requisito dimensionale aziendale, l’abitazione del dipendente in cui veniva svolta l’attività, non poteva essere considerata un’articolazione aziendale caratterizzata da indipendenza tecnica ed amministrativa, con la conseguente applicazione della tutela reale nella formulazione anteriore alla Legge 92/2012.
La sentenza richiama il consolidato indirizzo (Cass. sent. 19837/2004, 19614/2011) secondo cui per unità produttiva deve intendersi non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell’impresa, ma solo la più consistente vasta entità aziendale che eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune, si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale.
Ne consegue che deve escludersi la configurabilità di un’unità produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai generali fini dell’impresa, sia rispetto ad una frazione dell’attività produttiva della stessa.
Con un’altra sentenza (7989/2012) la Suprema Corte ha altresì precisato che, in tema di licenziamento individuale, ai fini dell’accertamento del requisito dimensionale richiesto per l’applicazione dell’art. 18 St. Lav., se un’articolazione aziendale è priva di autonomia, il numero dei relativi dipendenti va sommato a quello dei lavoratori operanti presso l’unità produttiva a cui la medesima fa capo, anche se ubicata in altro comune.
Riproduzione riservata ©