La verifica del green pass è obbligatoria mentre non lo è il controllo dell’identità dell’intestatario
A cura della redazione
Il Ministero dell’interno, con la circolare 10/08/2021 n. prot. 15350, ha precisato che coloro che sono tenuti ad effettuare il controllo delle certificazioni verdi non hanno alcun obbligo di verificare anche la corrispondenza dei dati anagrafici richiedendo all’intestatario la carta d’identità.
Infatti, secondo il DPCM 17/06/2021 l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendono accedere alle attività per le quali è prescritta non si estende anche all’esibizione del documento d’identità, dato che lo stesso provvedimento utilizza la locuzione “a richiesta dei verificatori”.
Anche se il controllo della carta d'identità ha natura discrezionale ed è rivolto a garantire il legittimo possesso della certificazione verde, si rende necessario nei casi di abuso o elusione delle norme, come ad esempio, quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.
La verifica dovrà essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi.
Se viene accertata la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l’intestatario della medesima, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 di cui all’art. 13 del DL 52/2021 troverà applicazione nei confronti del solo avventore, salvo che non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente.
In ogni caso la richiesta di esibire il documento d’identità non può essere limitata solo ai pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni (forze di polizia, incluso il personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza), notoriamente muniti del potere di identificazione delle persone per fini di controllo stabiliti a vario titolo dalla legge.
Infatti l’art. 13 del DPCM identifica altre categorie di soggetti addetti a tale forma di verifica, incluso il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.
Secondo il Ministero dell’interno in tale categoria possono rientrare i c.d. steward, ossia il personale iscritto negli appositi elenchi tenuti dai Questori, il cui impiego in servizi ausiliari delle forze di polizia presso gli impianti è previsto e disciplinato dall’art. 2-ter del DL 8/2007 nonché dal DM 13/08/2019.
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