L’INPS, con la circolare 28/11/2012 n.134, facendo seguito all’accordo di collaborazione operativa INPS – Tributaristi iscritti alle Associazioni ANCIT, ANCOT, INT, LAIT e LAPET del 24/10/2012, ha precisato che la competenza alla tenuta e gestione del LUL obbligatorio per i lavoratori dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori a progetto e gli associati in partecipazione, spetta esclusivamente ai professionisti di cui alla L. 12/1979, secondo quanto previsto dall’art. 39 del DL 112/2008.
Medesimo discorso vale per la gestione degli obblighi contributivi e previdenziali relativi ai predetti soggetti.
Invece ai tributaristi spetta la gestione degli obblighi contributivi dei titolari di imprese individuali artigiane e commercianti, dei soci di società di persone anch’esse artigiane e commercianti, dei soci operativi di società di capitali, dei coadiuvanti, dei liberi professionisti e dei committenti.