La sospensione dei lavori prevista nel contratto di appalto non sempre vieta il ricorso alla CIGO
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 1/08/2016 n.139, riepiloga il nuovo procedimento di concessione della CIGO dopo l’emanazione del Decreto ministeriale 95442/2016, precisando che il requisito relativo alla ripresa dell’attività lavorativa, deve essere supportato da elementi informativi disponibili nel momento in cui ha avuto inizio la contrazione dell’attività lavorativa, non rilevando le circostanze sopravvenute durante o al termine del periodo per il quale è stata chiesta l’integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell’attività dell’impresa.
L’autorizzazione all’integrazione salariale, una volta rilasciata, attribuisce un diritto soggettivo perfetto al lavoratore, diritto che non viene meno se nel corso del periodo autorizzato venga risolto il rapporto di lavoro.
L’Istituto previdenziale sottolinea poi che se l’azienda ha fruito di 52 settimane consecutive di CIGO, seguite da 52 settimane di integrazione salariale per contatto di solidarietà ed intenda chiedere un ulteriore periodo di CIGO, le 52 settimane di contratto di solidarietà vengono considerate come ripresa dell’attività lavorativa in quanto non c’è stata una sospensione a zero ore ma l'attività lavorativa è comunque proseguita seppure ad orario ridotto.
Inoltre, situazioni aziendali preesistenti, coeve o comunque prossime alla domanda di CIGO, come ad esempio l’apertura di una procedura di mobilità, la richiesta di concordato preventivo, l’istanza di fallimento ecc., anche se successivamente emergenti, rispetto all’istruttoria, continuano ad essere rilevanti ai fini della decisione della domanda o di un eventuale provvedimento di autotutela in caso di già intervenuto accoglimento.
La circolare affronta anche il caso di richiesta di CIGO da parte delle aziende appaltatrici a seguito dell’esercizio del committente della facoltà di sospendere i lavori. Spesso, evidenzia l’INPS, nei contratti sono già previste clausole in base alle quali “il committente ha piena ed insindacabile facoltà di interrompere i lavori programmati per sopravvenute necessità o per eventi imprevisti”, ed inoltre, di regola, “tali interruzioni non danno diritto all’impresa appaltatrice di chiedere compensi o indennizzi”.
Quando ricorrono tali situazioni, in linea di massima la causale non è integrabile, in quanto la sospensione dell’attività lavorativa ha la caratteristica della prevedibilità, perché già contemplata nel capitolato di appalto e quindi connessa al rischio di impresa, risultando con ciò riconducibile ai rapporti intercorrenti tra le parti.
Tuttavia, potrebbero effettivamente verificarsi ipotesi in cui si rilevino di fatto circostanze del tutto imprevedibili, casi fortuiti o di forza maggiore, che inducono l’azienda committente ad ordinare la sospensione dei lavori, in quanto l’eccezionalità dell’evento, oltre ad escludere la prevedibilità, è tale da superare ogni connessione al rischio di impresa attribuibile alla ditta appaltatrice.
Per quanto riguarda il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell’INPS, ammesso soltanto nel caso in cui siano provate difficoltà finanziarie dell’impresa, la circolare precisa che tale modalità di erogazione delle prestazioni può essere richiesta dall’azienda anche al momento della presentazione della domanda di CIGO e concessa con lo stesso provvedimento di accoglimento, cui dovrà seguire l’invio della relativa modulistica (mod. SR41) da parte dell’azienda richiedente.
L’Istituto previdenziale si sofferma poi sulle singole causali che legittimano il ricorso alla CIGO, precisando tra l’altro per gli eventi meteo, criteri analoghi a quelli utilizzati per l'incidenza della pioggia si applicano per la neve. Inoltre per determinati tipi di lavoro (es. lavori stradali, scavi, ecc. ) l’INPS terrà conto anche dell’eventuale presenza di neve al suolo.
Invece per la causale relativa agli incendi, alle alluvioni, al sisma, ai crolli, alla mancanza di energia elettrica - Impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità – con sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’azienda e/o ai lavoratori, l’INPS precisa che i provvedimenti giudiziali e amministrativi d’urgenza ancorché provvisori escludono l’integrabilità della causale.
In ogni caso non potrà essere richiesta la CIGO, data la loro riconducibilità al datore di lavoro o al committente, le seguenti fattispecie: a) mancanza di fondi; b) chiusura per ferie; c) preparazione campionario; d) infortunio o morte del titolare; e) sosta stagionale, inventario; f) mancanza di fondi impresa committente.
Infine in merito alla fruizione delle ferie residue in caso di domanda di Cigo l’INPS precisa che l’esercizio del diritto di godimento delle ferie, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra annuali in corso di maturazione, può essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva.
Invece, nelle ipotesi di CIGO parziale, il datore di lavoro non può differire la concessione delle ferie, residue ed infra-annuali, in quanto, in tali circostanze, deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta, anche in misura ridotta.
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