La solidarietà contributiva in materia di appalti e somministrazione di manodopera
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 12354 del 7 giugno 2011, ha fornito importanti chiarimenti in materia di appalti e somministrazione di manodopera.
In particolare, relativamente alle ipotesi di responsabilità solidale per i debiti contributivi nei confronti dell’Istituto, dal combinato disposto del D.Lgs. n. 276/2003 e del D.L. 223/2006, si evince quanto segue:
- Il committente è responsabile in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, per l’intero importo della contribuzione previdenziale dovuta, comprese le sanzioni civili. Il vincolo di solidarietà viene meno dopo due anni dalla cessazione dell’appalto, mentre resta ferma l’ordinaria prescrizione quinquennale prevista per il recupero dei contributi nei confronti dell’obbligato principale (appaltatore o subappaltatore). La norma interessa i committenti privati che stipulano appalti e tutti i lavoratori, subordinati e non, impiegati direttamente nell’opera o nel servizio oggetto dell’appalto;
- L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, ai sensi dell’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006, non solo per i contributi dovuti, sia previdenziali che assistenziali, ma anche per l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali.
Tale vincolo di solidarietà non ha limiti, né economici né temporali (non è soggetto a termine di decadenza, con la conseguenza che il vincolo segue lo stesso termine di prescrizione previsto, ex lege, per i contributi).
La norma di riferimento riguarda solo i lavoratori dipendenti.
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