La società estera senza stabile organizzazione è sostituto di imposta
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 8 del 12 febbraio 2019, ha chiarito che la società estera, senza stabile organizzazione in Italia, rientra tra i soggetti (sostituti di imposta) di cui all’art. 23, comma 1, DPR 29 settembre, n. 600. Pertanto, la stessa è tenuta ad attestare l’ammontare dei compensi corrisposti, delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali ed assistenziali e gli altri dati previsti dalla normativa mediante il rilascio della apposita Certificazione Unica.
Nella fattispecie in esame, una società estera, senza stabile organizzazione, proprietaria di alcuni immobili in Italia, ha conferito l’incarico ad alcuni professionisti per lo svolgimento di prestazioni tecniche relative a lavori di ristrutturazione degli stessi.
Posto che a fronte delle diverse prestazioni rese, la società ha applicato la ritenuta d’acconto del 20% sui compensi corrisposti ai professionisti provvedendo al successivo versamento della stessa, è stato chiesto se la stessa fosse tenuta anche alla presentazione della Dichiarazione dei Sostituti d’Imposta e degli Intermediari per ciascuna annualità di riferimento.
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