La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15696 del 3 luglio 2009, ha stabilito che i provvedimenti amministrativi applicativi di sanzioni sono da considerarsi adeguatamente motivati ogni volta che contengano, anche attraverso il richiamo ad atti del procedimento, elementi che consentono, comunque, al privato di opporsi alla sanzione, esercitando, in tal modo, il diritto di difesa. Il contenuto dell'obbligo (ex art. 18, comma 2, della L. n. 689/1981) di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va, infatti, individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che il soggetto passivo possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è perfettamente ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo in virtù dell'obbligatoria preventiva contestazione.