La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27934 del 13 ottobre 2021, ha affermato che in tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la rinuncia del datore di lavoro al periodo di preavviso, a fronte delle dimissioni del lavoratore, non fa sorgere il diritto di quest'ultimo al conseguimento dell'indennità sostitutiva.

La fattispecie era riferita ad un dirigente dimissionario, che aveva accettato di essere esonerato dal periodo di preavviso da parte del datore di lavoro. Lo stesso sosteneva che la sottoscrizione per accettazione della rinuncia non doveva essere intesa altresì come rinuncia all’indennità sostitutiva e che il datore non era quindi esonerato dal pagamento della stessa.

La Suprema Corte, nel motivare la propria decisione, ha richiamato l’orientamento prevalente in tema di efficacia del preavviso, ai sensi del quale lo stesso non ha efficacia reale (implicante, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine), ma ha efficacia obbligatoria, con la conseguenza che nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso.

Pertanto, secondo l’ordinanza in esame, attesa la natura obbligatoria del preavviso, deve escludersi che alla libera rinunziabilità del preavviso possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con la disciplina delle fonti delle obbligazioni di cui all'art. 1173 c.c.