La riforma del processo civile cancella il Rito Fornero
A cura della redazione
Il D.lgs. 149/2022 di riforma del processo civile ha abrogato l’art. 1, cc. 47-69 della L. 92/2012 che disciplinavano il c.d. Rito Fornero in materia di impugnazione dei licenziamenti, sostituendolo con i nuovi artt. 441-bis, 441-ter, e 441-quater del cpc.
La nuova procedura entra in vigore il 1° marzo 2023 anziché al 1° luglio p.v. come originariamente previsto, prima della modifica disposta dalla Legge 197/2022.
E’ stata anche rivista la regolamentazione della negoziazione assistita. In particolare si prevede che le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita anche nelle cause di lavoro senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro.
Si evidenzia che le novità del nuovo provvedimento hanno riflessi unicamente in ambito processuale e quindi interessano soltanto i legali che prestano assistenza ai lavoratori.
Nulla cambia nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore.
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Rito Fornero fino al 27 febbraio 2023 |
Nuove regole processuali dal 28 febbraio 2023 |
Ambito di applicazione |
Solo per i licenziamenti illegittimi ex art. 18 St. Lavoratori |
Tutte le controversie in materia di licenziamento con reintegrazione nel posto di lavoro comprese le questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro |
Struttura |
Due fasi in primo grado davanti allo stesso giudice: una con l’istruttoria sommaria ed una eventuale con approfondimenti, iniziative del convenuto, chiamata in causa del terzo ecc. |
Una sola fase |
Oggetto del processo |
Solo la legittimità del licenziamento |
Legittimità del licenziamento ma anche altre pretese del lavoratore (es: differenze retributive, errori di inquadramento ecc.) |
Priorità della trattazione |
Non prevista |
Le controversie di lavoro hanno priorità rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice |
Riduzione dei tempi di trattazione delle cause |
Previsto solo nei confronti del convenuto un termine di 5 giorni prima dell'udienza di discussione per rappresentare le sue difese |
Possono essere ridotti dal giudice fino alla metà rispetto a quelli ordinari, comunque non inferiori a 20 giorni fra la data di notificazione del ricorso e l'udienza di discussione |
Congiunzione o separazione delle domande |
Il giudice può disporre la separazione se la causa relativa alla domanda riconvenzionale non si fonda su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della domanda principale |
Il giudice per esigenze di celerità può disporre la trattazione congiunta delle domande connesse o riconvenzionali oppure la loro separazione. |
Licenziamento del socio di cooperativa |
Il giudice del lavoro poteva decidere solo sulle questioni attinenti la cessazione del rapporto di lavoro |
Si rinvia al rito ordinario di cui all’art. 409 e ss cpc. Il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo se la cessazione del rapporto di lavoro incide anche sul rapporto associativo. |
Rito speciale per il licenziamento discriminatorio |
Non previsto |
Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i riti speciali. Si stabilisce che la proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma del rito, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso. |
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