La riforma del Part time: i chiarimenti dell'INAIL
A cura della redazione
Dopo aver atteso i chiarimenti del Ministero del Lavoro (Ministero del lavoro, circolare 18 marzo 2004 n. 9), l'INAIL riepiloga le novità introdotte e, in materia di retribuzione imponibile, conferma le precedenti istruzioni diramate con la circolari 36 del 2003 e 8/2004. L'INAIL chiarisce infatti che le modifiche introdotte dalla riforma Biagi non determinano modifiche nelle istruzioni precedentemente diramate in ordina alla base imponibile su cui calcolare i premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale.
Le modifiche introdotte dalla riforma Biagi non determinano modifiche nelle istruzioni precedentemente diramate in ordine alla base imponibile su cui calcolare i premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale.
La base imponibile per i contratti di lavoro part time, così come prevede l'art. 12 della L. 153/1969 e successive modificazioni, è calcolata sulla retribuzione effettiva nel rispetto del minimale e, ove previsto del massimale.
L'applicazione del minimale - L'art. 9 del DLgs 61/2000 prevede che la retribuzione minima oraria da assumere come base di calcolo dei contributi sia calcolata nel seguente modo.
Innanzitutto si deve ottenere il valore dell'importo del minimale dei contributi previdenziali/assistenziali:
Contributi previdenziali/assistenziali: minimale giornaliero di cui all'art. 7 del DL 463/83 per 6 giorni lavorativi settimanali diviso per l'orario settimanale previsto dal CCNL di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
Successivamente il datore di lavoro deve calcolare il minimale tabellare, calcolato dividendo la retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale e aziendale) diviso l'orario normale fissato dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.
Minimale tabellare: nella retribuzione tabellare annua devono essere calcolata l'incidenza delle mensilità aggiuntive, con l'esclusione di ogni altro istituto economico (contingenza, anzianità ed eventuali elementi retributivi derivanti dai contratti collettivi decentrati e dal contratto individuale).
Calcolati questi due valori, il datore di lavoro dovrà determinare la base imponibile utilizzando il valore maggiore tra il minimale di retribuzione con l'effettiva retribuzione.
Il minimale preso in considerazione sarà il più elevato tra quello previdenziale/assistenziale e quello tabellare, a sua volta moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate e retribuite.