L’INPS, con il messaggio n. 755 del 20 febbraio 2024, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle novità fiscali introdotte dall’art. 1 del D.Lgs. 2016/2023 alle prestazioni previdenziali e di accompagnamento a pensione.

Allo scopo, si rammenta che l’art. 1, c. 3, del citato D.Lgs. 216/2023 ha modificato - per l’anno di imposta 2024 - il requisito di cui all’art. 1, c. 1, primo periodo, del D.L. 3/2020 (L. 21/2020) in materia di trattamento integrativo, prevedendo che tale trattamento spetti a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all’ammontare della detrazione per tipo di reddito di cui all'art. 13, c. 1, lett. a), del TUIR, quest’ultima diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Conseguentemente, con tale disposizione è assicurata la corresponsione del trattamento integrativo ai soggetti titolari di prestazioni (APE sociale, prestazioni di accompagnamento all’esodo, pensioni integrative, pensioni complementari), da parte dell’IINPS, la cui natura sia riconducibile ai redditi da lavoro dipendente, alle stesse condizioni previste dalla disciplina del TUIR.

Inoltre, in materi di Fondi di solidarietà, l’INPS ha precisato che l’importo mensile netto dell’assegno straordinario garantito dai Fondi del settore del credito e del settore del credito cooperativo, da corrispondere al lavoratore in esodo, è costituito dalla differenza tra l’importo lordo e le ritenute IRPEF determinate secondo le norme comuni e senza l’applicazione delle detrazioni e/o deduzioni di imposta.

Il calcolo dell’importo netto degli assegni straordinari erogati dai predetti Fondi di solidarietà con decorrenza compresa fra la mensilità di gennaio 2024 e quella di dicembre 2024 è, pertanto, effettuato sulla scorta della disciplina fiscale vigente nell’anno di imposta 2024.