L’Inps, con il messaggio n. 5985 del 14 luglio 2014, ha fornito indicazioni in merito alla riduzione degli interessi di dilazione, specificando che presupposto per il riconoscimento è che le aziende tenute all’obbligo contributivo CIG abbiano ottenuto l’autorizzazione alla CIGS e che il periodo sia lo stesso o immediatamente contiguo a quello di fruizione della CIG.
L’Istituto precisa, inoltre, che, nel caso in cui il richiedente abbia già ottenuto a proprio favore provvedimenti di regolarizzazione contributiva agevolata, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del DL 30 dicembre 1987, n. 536 (L. 29 febbraio 1988, n. 48), non si darà corso alla concessione di ulteriori benefici per le medesime omissioni contributive.
In ragione di ciò, ove il contribuente, unitamente alla deliberazione favorevole della domanda di dilazione, abbia ottenuto la riduzione delle sanzioni civili ex art. 116, commi 15 e 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, la riduzione degli interessi di dilazione, sovrapponendosi all’agevolazione già concessa con la riduzione delle sanzioni civili, sarà definita con parere sfavorevole.