La ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini pensionistici è sempre onerosa
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la nota 30/03/2012 n.5372, ha precisato che il trasferimento della contribuzione a seguito di ricongiunzione, ai sensi della legge 122/2010, nel FPLD dell’INPS può essere effettuato soltanto a titolo oneroso.
L’onerosità dell’operazione, ricorda il Ministero del lavoro, trova la sua giustificazione nella necessità di rispondere ai criteri di equità e parità di trattamento tra le diverse categorie di assicurati. Infatti, prima della legge 122/2010 risultavano essere a titolo oneroso tutte le ricongiunzioni dalle gestioni speciali al FPLD e dal FPLD alle gestioni alternative e speciali. Questo dava luogo ad una disomegenità di trattamento tra lavoratori difficilmente giustificabile dal punto di vista economico e sociale.
In ogni caso oggi è sempre possibile ricongiungere gratuitamente, con l’istituto della totalizzazione, i diversi periodi assicurativi al fine di vedersi erogare un’unica pensione, data dalla somma dei trattamenti di competenza di ogni ente previdenziale garantendo, in ossequio al principio di equità, prestazioni strettamente correlate alla contribuzione versata (sistema contributivo). Per incentivare la fruizione dell’istituto della totalizzazione, il DL 201/2011 (convertito nella L. 214/2011) ha concesso, dal 2012, agli assicurati con diversi periodi di anzianità contributiva, maturati in fondi previdenziali diversi, di totalizzare tali periodi a prescindere dall’anzianità contributiva minima maturata in ciascuno di essi, in origine fissata a tre anni.
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