La richiesta di sgravi non impedisce il ricongiungimento familiare
A cura della redazione
La Corte di Giustizia UE, con la sentenza C-578/08 del 4 marzo 2010, ha stabilito che deve essere riconosciuto il diritto al ricongiungimento familiare al coniuge di un cittadino extracomunitario soggiornante in uno Stato membro che abbia risorse stabili e sufficienti, ancorché lo stesso abbia beneficiato di assistenza speciale e/o sgravi fiscali.
In particolare, la Corte è partita dall'interpretazione della direttiva 2003/86/Ce, secondo cui il ricongiungimento familiare deve essere favorito tutte le volte che il titolare del diritto di soggiorno abbia un alloggio normale equivalente a quello di qualunque altra famiglia nella stessa regione, un'assicurazione contro le malattie e risorse sufficienti. La richiesta di sgravi fiscali o di un sussidio da parte del cittadino titolare del permesso di soggiorno, non significa, infatti, automaticamente, che lo stesso versi in condizioni di vita precarie.
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