La Corte di Cassazione, con la sentenza 28/05/2009 n.12680, ha deciso che può richiedere il ricongiungimento familiare anche lo straniero regolarmente in Italia titolare di un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza.
Infatti secondo i giudici di legittimità il suddetto permesso rientra tra i motivi idonei previsti dal DLgs 286/98 che legittimano lo straniero ad ottenere il diritto all'unità familiare così come ad esempio il permesso di soggiorno per lavoro, quello per asilo e quello per motivi religiosi.
La Suprema Corte ha sostenuto che l'interpretazione estensiva dell'art. 28 del T.U. sull'immigrazione consente di affermare che la negazione del permesso di soggiorno nel caso esaminato avrebbe comportato un trattamento giuridico differenziato rispetto a situazioni sostanzialmente identiche e quindi avrebbe potuto portare ad un contrasto con i principi costituzionali.
In sostanza la norma ha previsto il rilascio del permesso di soggiorno anche per l'acquisto della cittadinanza, per la semplice considerazione che la condizione di fruitore del permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza risulta più stabile rispetto a tutte le altre ipotesi di permesso, in cui è predeterminato il termine di durata.