Sulla G.U. n. 243/2022 è stato pubblicato il Dlgs 10/10/2022 n.149 che attua la legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché' in materia di esecuzione forzata.

Alcune delle disposizioni contenute nel provvedimento del Governo riguardano anche il mondo del lavoro.

Più precisamente vengono inseriti nel C.p.C alcuni articoli relativi alla trattazione delle controversie che hanno ad oggetto il licenziamento del lavoratore.

In particolare l’art. 441-bis prevede che la trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto limpugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto.

Il successivo art. 441-ter dispone che le controversie aventi ad oggetto limpugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.

Invece con l’art.441-ter si dispone che le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dellarticolo 414, possono essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i riti speciali. La proposizione della domanda relativa alla nullità del licenziamento discriminatorio e alle sue conseguenze, nell’una o nellaltra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda.

Viene regolamentata anche la negoziazione assistita nelle controversie di lavoro attraverso l’inserimento dell’art. 2-ter nel DL 132/2014 (L. 162/2014) secondo cui per le controversie di cui allarticolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall’articolo 412 -ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro. Allaccordo raggiunto allesito della procedura di negoziazione assistita si applica larticolo 2113, quarto comma, del codice civile secondo cui non le disposizioni sulle rinunce e transazioni non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile. L’accordo inoltre deve essere trasmesso a cura di una delle parti, entro 10 giorni, a uno degli organi di certificazione di cui all’art. 76 del D.lgs. 276/2003.

Il D.lgs. 149/2022 sostituisce l’art.614-bis c.p.c. sulle misure di coercizione indiretta che specifica che le stesse non trovano applicazione alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 c.p.c.