L’INPS, con la circolare n. 113 del 28-07-2021, a seguito del mutato orientamento giurisprudenziale (Cass. sentenza n. 14257/2019 confermata dalla sentenza n. 5541/2021) ha precisato che la variazione di classificazione dei datori di lavoro, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente all’effettiva attività svolta, potrà avvenire con effetto retroattivo soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese al momento dell’iniziale inquadramento ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995.

In precedenza l’effetto retroattivo della classificazione ai fini previdenziali veniva applicato anche all’omessa comunicazione di variazioni relative all’attività imprenditoriale svolta.

Secondo i giudici di legittimità la condotta omissiva intervenuta nel corso dell'attività del datore di lavoro trova una specifica sanzione nell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467, che prevede l'obbligo dell'impresa di comunicare agli enti previdenziali le variazioni relative all'attività imprenditoriale svolta, il cui inadempimento non comporta alcuna conseguenza sotto il profilo della decorrenza della variazione di inquadramento.

Tale soluzione interpretativa, secondo la Suprema Corte, deve essere preferita, in quanto coerente con la natura eccettiva della deroga all'operatività della classificazione ex nunc, deroga prevista testualmente per il solo caso delle inesattezze nella dichiarazione iniziale e che, dunque, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi ivi tassativamente indicate e tipizzate, stante il divieto anche di interpretazione analogica ed estensiva, posto con riferimento alla legge speciale dall'art. 14 preleggi.

In conclusione, la retroattività opera soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese esclusivamente in fase di iniziale inquadramento.

In tutti gli altri casi invece i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato.