La responsabilità solidale del committente esiste sempre
A cura della redazione
La Agenzia delle Entrate, con risoluzione 19 dicembre 2008 n. 481/E, nel rispondere ad un interpello proposto da una provincia, ha affermato la responsabilità, da un punto di vista fiscale, del committente, pubblico o privato, per quel che concerne qualunque somma corrisposta in dipendenza di un rapporto di lavoro, nel caso in cui si sostituisca alla società appaltatrice inadempiente.
La provincia in questione, avendo dato in appalto i lavori di pulizia degli uffici, aveva registrato il mancato versamento delle ritenute da lavoro dipendente da parte dell'impresa appaltatrice nei confronti dei propri lavoratori.
Al fine di assolvere alle obbligazioni nascenti dal vincolo di responsabilità solidale gravante sul committente in caso di affidamento di opere e servizi, la soluzione prospettata dalla suddetta provincia era quella di liquidare le retribuzioni al lordo delle ritenute fiscali.
Tale soluzione non è stata accolta dalla Agenzia delle Entrate, la quale ha chiarito che la provincia per sua natura è compresa tra i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir) e, pertanto, assume la qualifica di sostituto di imposta laddove corrisponda, tra l'altro, somme e valori di cui all'art. 51 del predetto testo unico.
In ragione di quanto sopra esposto, l'Agenzia ritiene applicabile l'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) anche nell'ipotesi in cui il pagamento di redditi di lavoro dipendente venga effettuato dal committente sostituto di imposta a seguito della applicazione dell'art. 1676 cod. civ.
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