La Corte di Cassazione con la sentenza 30/04/2021 n.11430 ha deciso che la responsabilità del versamento dei contributi alla Gestione separata dell'INPS è del COCOCO e non del committente, non trovando applicazione il principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali. ​

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte una lavoratrice aveva presentato ricorso contro l'INPS per essersi vista rifiutare la domanda volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione. Il rifiuto era motivato dal mancato versamento dei contributi da parte della società committente.​

I Giudici di merito nei primi due gradi di giudizio hanno accolto le doglianze della lavoratrice condannando l'INPS ad erogare l'indennità di disoccupazione per effetto dell'applicazione in via analogica del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali previsto dall'art. 2116 c. 1 del C.C.  per i lavoratori subordinati.​

Di tutt'altro pensiero la Corte di Cassazione che ha ritenuto errato il ragionamento della Corte d'Appello. ​

Secondo la Suprema Corte per i lavoratori autonomi, compresi i COCOCO, l'obbligazione contributiva è propria degli stessi, a nulla rilevando che il DM 282/1996 delega al committente il versamento dei contributi con trattenuta del compenso del collaboratore della quota a suo carico.​

Secondo la Suprema Corte il Committente risulta essere un mero delegato al pagamento dei contributi, rimanendo il lavoratore autonomo (inquadrato come COCOCO) l'unico vero titolare dell'obbligazione contributiva.