La Regione Marche, con la delibera n. 1365 dell’1 ottobre 2012, ha approvato la disciplina regionale per l'applicazione dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca, secondo le disposizioni degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011.
Per ciò che concerne l’apprendistato professionalizzante (o di mestiere), si rileva che agli accordi interconfederali e alla contrattazione collettiva nazionale è rimessa l'intera disciplina, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 2, comma 2, del Testo Unico.
In particolare: la durata del periodo di apprendistato (anche minima o stagionale), le modalità di erogazione della formazione e i profili stabiliti nei sistemi di classificazione ed inquadramento del personale che confluiranno nel repertorio delle professioni previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 167/2011.
L’offerta formativa pubblica, invece, è regolamentata dalla Regione, nei limiti orari previsti dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 167/2011 (120 ore massimo nel triennio).
Nell’apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma di laurea o per percorsi di alta formazione, la realizzazione dei percorsi formativi dovrà avvenire in parte presso l'Università e in parte presso l'azienda con cui il giovane laureato ha stipulato il contratto di apprendistato. Detti percorsi sono rivolti a giovani laureati con età compresa tra i 18 e i 29 anni.
La durata dei percorsi formativi è, inoltre, aumentabile, sino a un massimo di 6 mesi, qualora siano necessarie attività di inserimento e di orientamento finalizzate all'avvio del percorso formativo e al rilascio del titolo di studio.