L’INPS, con la circolare 12/07/2013 n. 108, ha illustrato le modalità operative attraverso le quali gli ex iscritti Inpdap ed Enpals, passati all’INPS nel 2012, devono presentare le istanze di reazione dei debiti contributivi in fase amministrativa.
L’intervento dell’istituto previdenziale si è reso necessario al fine di uniformare la procedura di rateazione tenendo conto che la norma da prendere in considerazione è unica ed è il DL 338/1989 convertito nella L. 389/1989 che concede al contribuente debitore la facoltà di effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di contributi, premi e accessori di legge in 24 e 36 mensilità.
La legge 388/2000 ha poi autorizzato il prolungamento della durata della rateazione fino a 60 mesi.
La circolare precisa che la domanda di rateazione deve essere unica anche se i debiti contributivi si riferiscono a diverse gestioni amministrate dall’INPS.
La domanda può aver ad oggetto solo debiti contributivi in fase amministrativa, da intendersi quelli che non hanno ancora formato oggetto di Avviso di addebito oppure non sono ancora stati affidati per il recupero agli Agenti della riscossione.
La rateazione fino a 24 mensilità può essere richiesta all’INPS, mentre quella fino a 36 mensilità va inoltrata al Ministero del lavoro. Infine il pagamento dilazionato fino a 60 rate deve formare oggetto di un apposito decreto del Ministero del lavoro adottato di concerto con il Ministero dell’economia.
La domanda di rateazione va presentata unicamente per via telematica direttamente dall’interessato oppure da un soggetto delegato o dall’intermediario a ciò appositamente autorizzato.
Prima di inoltrare l’istanza il contribuente deve accertarsi presso l’istituto previdenziale competente dell’esatto importo del debito al fine di evitare di dilazionare una somma inesatta. Nel caso in cui, una volta avviata la rateazione, dovesse risultare un ulteriore debito, questo può essere estinto attraverso il pagamento di un numero di rate pari a quelle non ancora scadute.
Il pagamento rateale può considerarsi perfezionato soltanto dopo il versamento della prima rata.
Al fine di agevolare il contribuente, nella rateazione è possibile inserire anche gli importi relativi all’ultimo periodo contributivo scaduto alla data di presentazione della domanda.
Durante il periodo di rateizzazione dei debiti, il contribuente dovrà regolarmente versare i contributi correnti alle ordinarie scadenze. Infatti la correntezza contributiva è una delle condizioni essenziali per il permanere del titolo al pagamento in forma rateale.
Se tutte le condizioni previste per la rateazione sono soddisfatte, al contribuente tramite PEC o fax viene comunicato il provvedimento di ammissione al piano di ammortamento. In caso contrario invece il contribuente riceverà il provvedimento di reiezione.
Se dopo l’accoglimento dell’istanza di rateazione una sola mensilità non viene regolarmente pagata, il contribuente decade dall’ammortamento, con la preclusione di presentare una nuova domanda relative alle medesime somme dovute.