IL 28 luglio 2015 tra la AGCI, Confcooperative, Legacoop e la CGIL, CISL e UIL è stato siglato l’accordo che definisce e regolamenta la rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, al fine di favorire anche per le cooperative lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello (territoriale e aziendale).

Prima di tutto l’accordo prevede che in ogni singola unità produttiva con più di quindici lavoratori (5 lavoratori per le imprese agricole) dovrà essere adottata una sola forma di rappresentanza. Se nelle citate unità produttive non sono mai state costituite forme di rappresentanza sindacale e non si intenda costituire una RSU ma si opti per una RSA, dovrà essere garantita l’invarianza dei costi aziendali rispetto alla situazione che si sarebbe determinata con la costituzione della RSU e alla scadenza della RSA, l’eventuale passaggio alle RSU potrà avvenire se deciso dalle organizzazioni sindacali che rappresentino, a livello nazionale, la maggioranza del 50%+1. 

In tutti i casi in cui trovi applicazione l’art. 2112 c.c. e che determinino rilevanti mutamenti nella composizione delle unità produttive interessate, ferma restando la validità della RSU in carica fino alla costituzione di quella nuova, si procederà a nuove elezioni entro 3 mesi dal trasferimento. 

I contratti collettivi di secondo livello possono attivare strumenti di articolazione contrattuali mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi. Pertanto definiscono specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei CCNL nei limiti e con le procedure previste da questi ultimi.

In merito alla contrattazione collettiva aziendale, l’accordo prevede che le parti economiche e normative siano efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali nazionali firmatarie o che hanno aderito all’accordo, operanti all’interno dell’azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle RSU elette secondo le regole interconfederali. 

Se non sono presenti RSU i contratti collettivi aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle RSA (che durano in carica 3 anni) costituite nell’ambito delle associazioni che, singolarmente o insieme ad altre, risultano destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati. 

Infine i contratti collettivi aziendali devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle RSA a seguito di richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno un’organizzazione sindacale espressione di una delle Confederazioni firmatarie dell’accordo o che vi hanno aderito oppure almeno dal 30% dei lavoratori dell’impresa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto.