La proroga del contratto di associazione in partecipazione deve essere comunicata
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con risposta all'interpello n. 67 del 31 luglio 2009, ha precisato che, nel caso di proroga di un contratto di associazione in partecipazione a tempo determinato con apporto di lavoro da parte dell'associato, la stessa deve essere necessariamente comunicata dall'associante al Servizio competente (attualmente per via telematica) entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine originariamente fissato. Ai fini dell'insorgenza dell'obbligo comunicativo non riveste alcun rilievo sostanziale il fatto che il contratto sia stato stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2007, così come non è scriminante la circostanza che la proroga del termine avvenga in maniera espressa o tacita. Infatti, l'elemento oggettivo, di per sé sufficiente a far scattare tale obbligo, è rappresentato dal verificarsi dell'evento in un periodo temporalmente successivo alla data di entrata in vigore dell'obbligo stesso.
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