La prevenzione incendi nelle attività di ufficio
A cura della redazione
Un recente documento pubblicato dall’INAIL, facente parte di una nuova collana di quaderni tecnici, si focalizza sulla sezione V (Regole tecniche verticali) del Codice di Prevenzione Incendi, in particolare sulle normative antincendio applicabili per le attività adibite ad ufficio, con il supporto di un caso studio che ne faciliti la comprensione e attuazione. Nel presente articolo ci soffermiamo sulla parte normativa.
Cosa tratta?
Il quaderno tecnico pubblicato da INAIL ha l’obiettivo di chiarire vantaggi e punti critici delle normative antincendio attualmente applicabili per le attività d’ufficio.
Va premesso che, per le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del d.p.r. 151/2011), la progettazione della sicurezza antincendio si basa sulla preliminare valutazione del rischio e può seguire un approccio di tipo prescrittivo o prestazionale.
L’approccio prescrittivo richiede al progettista l’applicazione pedissequa del disposto normativo senza spazi di manovra mentre quello prestazionale si basa sullo studio dell’evoluzione dinamica dell’incendio e sulla previsione scientifica della prestazione della struttura progettata, tramite il supporto di elaborati modelli di calcolo.
Il Codice di Prevenzione Incedi si inserisce in quest’ultimo contesto e al suo interno nel corso degli anni, sono state implementate diverse regole tecniche verticali (RTV) corrispondenti a specifiche attività.
Il d.m. 12 aprile 2019 ha sancito poi la fine del “doppio binario”er le attività soggette a controlli da parte dei VV.F. e non dotate di regola tecnica verticale (attualmente sono 49), il progettista può esclusivamente utilizzare come riferimento il Codice di Prevenzione Incendi.
Tale “doppio binario” permane però per le attività per le quali è presente una regola tecnica verticale di tipo tradizionale ancora vigente (escluse le autorimesse di nuova costruzione).
Gli uffici, rientrano proprio in questa categoria, in quanto
- da una parte è possibile applicare la RTV tradizionale di cui al d.m. 22 febbraio 2006 (uffici con oltre 25 persone presenti);
- dall’altra è possibile applicare il Codice di Prevenzione Incendi, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 8 giugno 2016 e s.m.i. (uffici con oltre 300 occupanti).
Per uffici con affollamento inferiore ai 25 occupanti, la norma di riferimento è il Decreto 3 Settembre 2021.
Il d.m. 22 febbraio 2006 classifica gli uffici che ricadono al suo interno in 5 tipologie in funzione del numero di persone presenti e i titoli di cui si compone fanno riferimento al d.m. 10/03/1998 attualmente sostituito dai tre nuovi decreti antincendio del 2021.
Il d.m. 8 giugno 2016 invece, prevede delle nuove classificazioni in base a:
- numero di occupanti;
- massima quota dei piani;
- destinazione d’uso delle singole aree;
e, per la strategia antincendio, introduce misure specifiche per determinati aspetti (reazione al fuoco – resistenza al fuoco – compartimentazione – gestione della sicurezza antincendio – controllo dell’incendio – rivelazione ed allarme – sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio) che costituiscono indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione del Codice.
Pertanto Il progettista si trova di fronte ad una doppia scelta che, una volta individuata, deve essere rispettata in toto senza fare riferimenti all’altra.
La scelta della RTV deve avvenire in funzione degli obiettivi stabiliti, al budget a disposizione del committente e ai costi presumibili per gli interventi di adeguamento antincendio e di gestione dell’attività.
Il caso studio proposto da INAIL e a cui rimandiamo per ulteriori approfondimenti mette in luce vantaggi e svantaggi di ciascuna delle due metodologie.
Quando entra in vigore
Il d.m. 22 febbraio 2006 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per a progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici” è entrato in vigore il 1° Aprile 2006 mentre d.m. 8 giugno 2016 è entrato in vigore il 23 luglio dello stesso anno ed è stato poi modificato dal d.m. 14 Febbraio 2020 e dal d.m. 6 Aprile 2020.
Indicazioni operative
Il risultato emerso dal caso studio dimostra come l’utilizzo della RTV tradizionale comporta un approccio più restrittivo rispetto al Codice e alla RTV collegata.
Non è questa la sede per poter consigliare una metodologia progettuale rispetto ad un’altra ma è giusto riportare il commento finale del documento INAIL, che recita “L’approccio tradizionale, secondo la RTV di cui al d.m. 22 febbraio 2006, obbliga il progettista verso soluzioni che richiedono necessariamente il ricorso all’istituto della deroga in relazione al cap. 6 “Misure per l’evacuazione in caso di emergenza”. Viceversa, in relazione alla misura S.4 Esodo, con il Codice, seppur adottando una soluzione alternativa, la misura antincendio in questione è risolta con relativa speditezza, seppur ricorrendo a competenze professionali più elevate ed a scelte con conseguente maggiore profilo di responsabilità”.
In allegato la pubblicazione INAIL “PREVENZIONE INCENDI PER ATTIVITÀ DI UFFICIO”
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