Se la presenza effettiva in azienda è inferiore alle 6 ore la pausa pranzo non spetta
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n. 2 del 16/04/2019, ha precisato che se una lavoratrice fruendo delle due ore di allattamento previste dall’art. 39 del D.Lgs. 151/2001, risulta effettivamente presente in azienda per un numero di ore inferiore a 6, non ha diritto alla pausa di cui all’art. 8 del D.Lgs. 66/2003 e conseguentemente all’attribuzione del buono pasto.
Il dubbio avanzato al ministero si basava sul fatto che il T.U. della maternità stabilisce espressamente che i periodi di riposo per allattamento sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
Secondo il Ministero del lavoro, che richiama a sua volta il parere del Dipartimento della funzione pubblica de 10/10/2012 n. 40527, il diritto al buono pasto sorge per il dipendente solo nell’ipotesi di attività lavorativa effettiva dopo la pausa.
Infine, il Ministero ricorda che ad analoghe conclusioni è giunta anche l’Agenzia delle entrate ai fini della concessione del buono pasto ai propri dipendenti. In quella sede l’Agenzia ha precisato che presupposti imprescindibili per il diritto al buono pasto sono l’effettuazione della pausa e la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo la stessa.
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