L'INPDAI, con il messaggio del 20 giugno 2001 ha previsto per i dirigenti la possibilità di derogare alla scadenza del 30 giugno 2001 determinata dall'INPS per il versamento dei contributi sulle ferie non godute.
In particolare l'INPDAI ha previsto la possibilità di versare i contributi solo nel momento dell'effettiva erogazione della retribuzione o dell'indennità sostitutiva relativa alle ferie, senza osservare il termine del 30 giugno 2001.
I dirigenti iscritti a Federmanager, (Circolare 26/06/2001 n.1694) contrariamente a quanto sostenuto dall'INPDAI, hanno invece richiamato il vigente CCNL a loro applicato, secondo il quale se le ferie non risultano comunque fruite in tutto o in parte entro il primo semestre dell'anno successivo, verrà corrisposta, per il periodo non goduto, un'indennità pari alla retribuzione spettante, da liquidarsi entro il primo mese secondo semestre dell'anno successivo.
Conseguentemente l'obbligo dell'azienda di corrispondere i contributi relativi all'indennità sostitutiva delle ferie decorre dal primo mese del secondo semestre dell'anno successivo a quello in cui sono maturate, indipendentemente dal fatto che l'indennità sostituiva, ancorché dovuta, non sia stata effettivamente corrisposta al dirigente a tale scadenza (ossia nel mese di luglio 2001 si devono versare i contributi sull'indennità sostitutiva relativa alle ferie maturate nel 2000 e non usufruite al 30 giugno 2001).