L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 246 dell’8 marzo 2023, ha chiarito che la rendita vitalizia percepita a fronte di un contratto di assicurazione sulla vita, stipulato con un ente privato tedesco, finalizzato alla copertura del rischio di invalidità permanente e che prescinde dai requisiti anagrafici di pensionamento, non ha una finalità previdenziale e, pertanto, non è riconducibile nell'ambito dei redditi di cui all’art. 49, c. 2, lettera a), del TUIR. Di conseguenza, il soggetto, percettore della citata rendita vitalizia, che trasferisce la residenza fiscale in Italia, non può accedere al regime fiscale agevolato previsto dall'art. 24-ter del TUIR.

Nella fattispecie, la norma fiscale prevede che «le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'art. 49, c. 2, lett. a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'art. 2, c. 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al D.L. 189/2016 (L. 229/2016), o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'art. 165, c. 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione».